Accesso ai documenti amministrativi - Accesso documentale

Servizio attivo

L'accesso ai sensi della L. 241/1990 si configura nel caso in cui il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto a uno o più documenti in possesso dell'ente, già individuati o individuabili.

A chi è rivolto

A tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) titolari di un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Descrizione

L'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi prodotti, ricevuti e/o creati dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni. 

Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione per poter svolgere la propria attività istituzionale ed amministrativa.

 

Come fare

ACCESSO INFORMALE – La richiesta di accesso (anche verbale) è formulata da parte del richiedente all’ufficio o al responsabile del procedimento amministrativo competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente;

Il richiedente deve indicare:

  1. Estremi del documento oggetto di ricerca;
  2. Specificare l’interesse consesso all’oggetto della richiesta;
  3. Dimostrare la propria identità/poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

 

La richiesta è accolta immediatamente mediante: indicazione della pubblicazione contenente le notizie, estrazione di copie, altra modalità idonea ovvero si invita l’istante ad avviare un accesso formale.

ACCESSO FORMALE – Qualora il Comune individui soggetti controinteressati, invita l’interessato a presentare una richiesta formale di accesso e ne dà comunicazione agli stessi (raccomandata A/R o via PEC). Entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione; decorso tale termina Il Comne procede.

La richiesta di accesso formale va presentata qualora:

  1. Non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta;
  2. Vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente;
  3. Vi siano dubbi sulla sussistenza dell’interesse;
  4. Vi siano dubbi sull’accessibilità del documento e sulla presenza di controinteressati.

 

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedura online: la richiesta viene trasmessa digitalmente, previa autenticazione del cittadino con SPID o CIE, mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Accedi al servizio online". 
  • PEC o e-mail: con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente (ovvero allegando copia del documento di identità), all'indirizzo PEC dell'ente: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it;
  • A mezzo del Servizio Postale: la richiesta deve essere inviata corredata da copia del documento di identità, al Comune di Gardone Val Trompia, Via Giuseppe Mazzini n. 2, 25063 Gardone Val Trompia (Bs);
  • A mano: la richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo con sede in Via Mazzini n. 2 Gardone Val Trompia (BS).

 

Il pagamento della tariffa del servizio di riproduzionecome, come da piano tariffario annule, si assolve mediante:

  • PagoPA: emissione del bollettino una volta quantificate la tariffa dovuta;
  • Pagamento con bancomat o carta mediante Pos.

Cosa serve

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda di accesso deve contenere i seguenti elementi:

  • nome, cognome ed indirizzo
  • l’indicazione dei documenti cui si vuole accedere e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi
  • la motivazione
  • il modo in cui si intende esercitare l’accesso (visione, trascrizione manuale, estrazione di copia, esperimento congiunto di tali operazioni)
  • la richiesta in ordine all’eventuale rilascio di copia conforme all’originale
  • la data e la firma de richiedente

 

La domanda non è soggetta all’imposta di bollo, salvo il caso in cui sia richiesta copia conforme all’originale (copia autentica) di un documento. In questo caso si dovrà apporre la marca da bollo sia sulla domanda di accesso che sulla copia conforme rilasciata.

La richiesta deve essere presentata all'ufficio che ha formato il documento o che lo ha utilizzato per svolgere l’attività amministrativa.

L’amministrazione ha tempo 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della domanda di accesso (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati) per disporre l’accoglimento totale o parziale, il rifiuto o il differimento dell’accesso. Se il termine di trenta giorni scade senza che l’amministrazione abbia risposto, la domanda si intende rifiutata.

In caso di irregolarità o incompletezza della domanda, l’amministrazione consente al richiedente di regolarizzarla. La richiesta di regolarizzazione sospende i trenta giorni a disposizione del Comune per decidere in merito. La sospensione decorre dalla data di invio della richiesta di regolarizzazione fino al ricevimento di quanto richiesto, o comunque fino alla scadenza del termine che è stato assegnato per regolarizzare la domanda.

Procedure collegate

Rimedi
Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso,il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale  di Brescia oppure richiesta di riesame al difensore civico, competente per ambito territoriale, entro trenta giorni.

Cosa si ottiene

Il diritto di accesso di esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, richiesti, nei modi e limiti indicati dalla legge, con istanza motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, c. 1, L. 241/90).

Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro il termine di 30 gg dal ricevimento dell'istanza.

Solo se la richiesta sia irregolare o incompleta, il Comune, entro 10 gg, ne dà comunicazione al richiedente. In tal caso il termine ricomincia dalla presentazione della richiesta corretta.

Decorsi inutilmente 30 gg dalla richiesta, quest’ultima si intende respinta (silenzio-diniego).

Qualora vi sia la possibilità di differire l’accesso, questo non può essere negato. La possibilità di differire l’accesso consente ai soggetti passivi di evitarne l’ostensione sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa ovvero esporre a rischio gli interessi sottoposti.

POSSIBILI ESITI

Accoglimento
L'accoglimento viene comunicato al richiedente con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e deve indicare:

  1. l’ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti;
  2. l’orario di apertura al pubblico;
  3. il termine entro il quale esercitare il diritto di accesso;
  4. eventuali costi di riproduzione.

 

Accoglimento parziale (o limitazione dell’accesso)
Il Comune, con provvedimento scritto e motivato, concede l’accesso limitatamente ad una o più parti del documento oggetto della domanda e non allo stesso nella sua interezza.

Differimento
Il Comune, con provvedimento motivato, nega l’accesso per un periodo di tempo determinato - indicato nella risposta alla domanda – nel caso di documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Il provvedimento indica la data a partire dalla quale può essere effettuato l’accesso ai documenti richiesti nonchè i rimedi utilizzabili contro il differimento.

Rifiuto
Il Comune, con provvedimento motivato, rifiuta l’accesso.

Costi

I costi da sostenere per la richiesta di accesso agli atti, sono articolati come meglio sotto specificato:

  • costi di riproduzione come piano tariffario;
  • marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro facciate per rilascio in bollo copia documenti con dichiarazione di conformità all'originale.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Accesso ai documenti amministrativi - Accesso documentale direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Vincoli

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e procedure che lo riguardano.

Casi particolari

L'accesso alle pratiche edilizie SUED e alle pratiche relative alle attività produttive SUPA è esercitato mediante lo Sportello telematico unificato di Comunità Montana di Valle Trompia.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Sportello al cittadino

Email: info@comune.gardonevaltrompia.bs.it

Pagina aggiornata il 09/05/2024