Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro il termine di 30 gg dal ricevimento dell'istanza.
Solo se la richiesta sia irregolare o incompleta, il Comune, entro 10 gg, ne dà comunicazione al richiedente. In tal caso il termine ricomincia dalla presentazione della richiesta corretta.
Decorsi inutilmente 30 gg dalla richiesta, quest’ultima si intende respinta (silenzio-diniego).
Qualora vi sia la possibilità di differire l’accesso, questo non può essere negato. La possibilità di differire l’accesso consente ai soggetti passivi di evitarne l’ostensione sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa ovvero esporre a rischio gli interessi sottoposti.
POSSIBILI ESITI
Accoglimento
L'accoglimento viene comunicato al richiedente con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione e deve indicare:
- l’ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti;
- l’orario di apertura al pubblico;
- il termine entro il quale esercitare il diritto di accesso;
- eventuali costi di riproduzione.
Accoglimento parziale (o limitazione dell’accesso)
Il Comune, con provvedimento scritto e motivato, concede l’accesso limitatamente ad una o più parti del documento oggetto della domanda e non allo stesso nella sua interezza.
Differimento
Il Comune, con provvedimento motivato, nega l’accesso per un periodo di tempo determinato - indicato nella risposta alla domanda – nel caso di documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Il provvedimento indica la data a partire dalla quale può essere effettuato l’accesso ai documenti richiesti nonchè i rimedi utilizzabili contro il differimento.
Rifiuto
Il Comune, con provvedimento motivato, rifiuta l’accesso.