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Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 1 legge 91/1992).
Cittadini stranieri residenti nel Comune di Gardone Val Trompia.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Gardone Val Trompia. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Gardone Val Trompia e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.
Nota bene: Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all'autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Gardone Val Trompia.
Come fare
Richiedente non ancora iscritto in anagrafe:
E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione previo appuntamento presso la sede comunale in Via Giuseppe Mazzini n. 2. (da fissarsi telefonicamente o via mail): l’ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile o di agente munito di mandato di rappresentanza (sarà richiesta copia della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari) con tutta la documentazione in originale. L’interessato potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete che deve accettare per iscritto (nomina e accettazione possono essere contenute sullo stesso documento).
Nota per gli avvocati: la procura alle liti o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.
Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).
L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nullaosta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica.
In questo caso sarà cura del richiedente di allegare copia fotostatica non autentica di tutti i documenti alla domanda di iscrizione anagrafica. Il cittadino dovrà presentare apposita dichiarazione anagrafica alla quale dovrà allegare (oltre ai documenti necessari per l'iscrizione anagrafica:
Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso);
Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen);
Copia del Codice fiscale;
Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione);
Fotocopie di tutta la documentazione che presenterà per il riconoscimento della cittadinanza (le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente).
Richiedente gia' iscritto in anagrafe:
L’istanza è presentata senza la necessità dell'esame preventivo della documentazione presso la sede comunale in Via Giuseppe Mazzini n. 2.
Cosa serve
Istanza
L’istanza è redatta su apposito modulo ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00). Devono essere allegati allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme).
I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e se redatta all'estero opportunamente legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
L’istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.
Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.
Documenti obbligatori che debbono essere allegati alla pratica:
Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio. Se la persona è nata prima del 1866, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio). Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.). I certificati ecclesiastici sono soggetti ad imposta di bollo;
Atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861;
Atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
Certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
In caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
Autocertificazione di residenza;
Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.
Cosa si ottiene
In caso che gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.
Attenzione:
Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale (perché ad esempio si è trasferito altrove o non ha più la dimora abituale) la domanda sarà respinta per incompetenza.
Restituzione dei documenti in caso di rigetto dell’istanza
Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.
Tempi e scadenze
Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.
Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
Costi
Assolvimento dell'imposta di bollo.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.