Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 223/1989, possono essere rilasciati elenchi della popolazione residente alle seguenti condizioni: il richiedente deve essere una P.A. (formale art. 1 c. 2 d.Lgs. n. 165/2001 o sostanziale artt. 22 e 23 L. n. 241/1990) ed il fine concreto che si intende perseguire deve essere quello di pubblica utilità.
Ai privati possono essere rilasciati solo dati, resi anonimi ed aggregati quando ne facciano richiesta per fini statistici e/o di ricerca.
E' escluso che l’ufficiale di anagrafe possa rilasciare elenchi nominativi a soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche per ragioni di pubblica utilità, ancorché si tratti di associazioni private dedite a finalità di sensibilizzazione su importanti temi sociali e sanitari come l’AIDO, associazione italiana donatori di organi (Ministero dell'Interno, parere dell’8 settembre 2005); oppure ai parroci per un allineamento degli archivi dei fedeli con quelli civici o per altre pur motivate ragioni (Ministero dell'Interno, parere 24 novembre 2004); o ancora ai patronati sindacali o di associazioni di categoria (Ministero dell'Interno, parere 17 novembre 2004).
Così come non sono rilasciabili elenchi degli iscritti nella locale anagrafe alle scuole paritarie in quanto non sono pubbliche amministrazioni. Questo è stato confermato dalla risposta ad un quesito fornita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR): “L’ art. 34, comma 1, del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, prevede che l’Ufficiale d’anagrafe rilasci – anche periodicamente – alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per esclusivi motivi di pubblica utilità, elenchi degli iscritti nella locale A.P.R.. Sull’argomento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato da questo Ministero, ha ritenuto che le scuole paritarie – sempreché non si tratti di scuole di enti locali – pur comprese nel “sistema nazionale di istruzione” ex Legge 10.3.2000, n. 62, sulla parità scolastica, rimangono istituzioni private, non potendo, pertanto, essere annoverate tra le “pubbliche amministrazioni”.
Peraltro l’art. 1. comma 6 del D.L. 147/2007 che aveva previsto l’applicabilità dell’art. 34 DPR 223/89 a questa casistica, è stato soppresso dalla legge di conversione.