Anno 2024 - Elezioni Comunali

Sabato 8 e domenica 9 giugno le consultazioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e del Sindaco di Gardone Val Trompia.

Descrizione

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione dei membri spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gardone Val Trompia. 

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto.

Le operazioni di spoglio per le elezioni europee si svolgeranno subito dopo la chiusura dei seggi; quelle per il sindaco ed il consiglio comunale nella giornata di lunedì 10 giugno 2024 a partire dalle ore 14:00.

Possono votare per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale elettrici ed elettori italiani residenti a Gardone Val Trompia, nonché cittadine e cittadini dell'Unione Europea anch'essi residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 30 aprile 2024.

Per maggiori informazioni si veda sotto la sezione: Ulteriori Informazioni.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Servizi demografici

Via Giuseppe Mazzini, 2, 25063 Gardone Val Trompia BS, Italia

Email: anagrafe@comune.gardonevaltrompia.bs.it
Sportello al cittadino: 030 8911583 int. 173
Anagrafe: 030 8911583 int. 119
Stato civile: 030 8911583 int. 103
Elettorale: 030 8911583 int. 105
Servizi cimiteriali: 030 8911583 int. 145

Formati disponibili

PDF, TEXT/RTF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Servizi collegati

Anagrafe e stato civile

Elettorale - Rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato della tessera elettorale

La tessera elettorale, documento fondamentale per esercitare il diritto di voto.

Anagrafe e stato civile

Elettorale - Rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali e di godimento dei diritti politici

​​​​Le certificazioni elettorali attestano la capacità elettorale dei richiedenti, ovvero l'iscrizione nelle liste elettorali e il godimento del diritto di voto.

Documenti collegati

Riferimenti normativi

Ulteriori informazioni

POPOLAZIONE LEGALE

L'ammontare della popolazione censuaria ai fini "dell'applicazione delle disposizione in materia di procedimenti elettorali e referendari" è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il dato della popolazione legale da utilizzare ai fini dell'applicazione delle norme elettorali è riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023:

GARDONE VAL TROMPIA: 11.352.

 

COMUNI CON POPOLAZIONE LEGALE da 10.001 a 15.000 abitanti 

Ai sensi dell'art. 37, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2001, n. 138 l'ammontare di CONSIGLIERI e CONSIGLIERE da eleggere in occasione delle elezioni amministrative del 08/09 giugno 2024 è pari a:  16.

La lista deve contenere numero minimo di 12 e massimo di 16 candidature.

La lista deve essere sottoscritta da minimo 100 e massimo 200 elettori. Il limite massimo delle sottoscrizioni richieste è inderogabile.

 

OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I SESSI

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimanle inferiore a 50 centesimi). Nel calcolo delle quote di genere all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

 

NUMERO MASSIMO DI CANDIDATURE PER GENERE

Numero candidature 2/3 1/3
12 8 4
13 8 (8,66) 5 (4,33)
14 9 (9,33) 5 (4,66)
15 10 5
16 10 (10,66) 6 (5,33)

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE 

Per assicurare il massimo diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la Segerteria Comunale in via Giuseppe Mazzini n. 2 resterà aperta:

  • dalle 8:00 alle 20:00 di venerdì 10 maggio 2024;
  • dalle 8:00 alle 12:00 di sabato 11 maggio 2024.

 

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI (art. 42, Statuto Comunale)

  1. I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e le relative liste, nel termine fissato per la presentazione delle candidature, devono depositare presso la Segreteria del Comune una dichiarazione con firma autenticata che esponga in via preventiva le spese che ognuno ritenga di sostenere per la campagna elettorale, indicando i mezzi di finanziamento.
  2. Il preventivo relativo alla lista è sottoscritto da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista.
  3. I limiti massimi di spesa cui i candidati e le liste sono vincolati vengono determinati in rapporto alla popolazione 49 residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni, nella seguente misura:

Euro 1/abitante per la candidatura a Sindaco;

Euro 0,05/abitante per la candidatura a Consigliere Comunale;

Euro 1/abitante per la lista di candidati;

  1. I valori che precedono sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.
  2. Con le stesse modalità previste dai commi precedenti, i candidati e le liste, nel termine di 60 giorni dalla proclamazione, devono depositare il rendiconto delle spese sostenute, con specifico riferimento alle fonti di finanziamento.
  3. I criteri di controllo del preventivo e del consuntivo saranno disciplinati dal regolamento.
  4. I documenti contabili previsti dal presente articolo sono pubblici e possono essere consultati dai cittadini.

 

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI (art.14, Legge n. 53/1990)

Possonoautenticarelesottoscrizioni:

  • i notai,
  • i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica,
  • i membri del Parlamento,
  • i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali o provinciali, i componenti della conferenza metropolitana,
  • i presidenti dei consigli provinciali, comunali o i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
  • i segretari comunali o provinciali,
  • i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia,
  • i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali (anche se siano candidati alle medesime elezioni),
  • gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. 

 

Pagina aggiornata il 01/10/2024