POPOLAZIONE LEGALE
L'ammontare della popolazione censuaria ai fini "dell'applicazione delle disposizione in materia di procedimenti elettorali e referendari" è indicato con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il dato della popolazione legale da utilizzare ai fini dell'applicazione delle norme elettorali è riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023:
GARDONE VAL TROMPIA: 11.352.
COMUNI CON POPOLAZIONE LEGALE da 10.001 a 15.000 abitanti
Ai sensi dell'art. 37, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e art. 16, c. 17, D.L. 13 agosto 2001, n. 138 l'ammontare di CONSIGLIERI e CONSIGLIERE da eleggere in occasione delle elezioni amministrative del 08/09 giugno 2024 è pari a: 16.
La lista deve contenere numero minimo di 12 e massimo di 16 candidature.
La lista deve essere sottoscritta da minimo 100 e massimo 200 elettori. Il limite massimo delle sottoscrizioni richieste è inderogabile.
OBBLIGO DI RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I SESSI
Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimanle inferiore a 50 centesimi). Nel calcolo delle quote di genere all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATURE PER GENERE
Numero candidature |
2/3 |
1/3 |
12 |
8 |
4 |
13 |
8 (8,66) |
5 (4,33) |
14 |
9 (9,33) |
5 (4,66) |
15 |
10 |
5 |
16 |
10 (10,66) |
6 (5,33) |
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE
Per assicurare il massimo diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la Segerteria Comunale in via Giuseppe Mazzini n. 2 resterà aperta:
- dalle 8:00 alle 20:00 di venerdì 10 maggio 2024;
- dalle 8:00 alle 12:00 di sabato 11 maggio 2024.
PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI (art. 42, Statuto Comunale)
- I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e le relative liste, nel termine fissato per la presentazione delle candidature, devono depositare presso la Segreteria del Comune una dichiarazione con firma autenticata che esponga in via preventiva le spese che ognuno ritenga di sostenere per la campagna elettorale, indicando i mezzi di finanziamento.
- Il preventivo relativo alla lista è sottoscritto da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista.
- I limiti massimi di spesa cui i candidati e le liste sono vincolati vengono determinati in rapporto alla popolazione 49 residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni, nella seguente misura:
Euro 1/abitante per la candidatura a Sindaco;
Euro 0,05/abitante per la candidatura a Consigliere Comunale;
Euro 1/abitante per la lista di candidati;
- I valori che precedono sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.
- Con le stesse modalità previste dai commi precedenti, i candidati e le liste, nel termine di 60 giorni dalla proclamazione, devono depositare il rendiconto delle spese sostenute, con specifico riferimento alle fonti di finanziamento.
- I criteri di controllo del preventivo e del consuntivo saranno disciplinati dal regolamento.
- I documenti contabili previsti dal presente articolo sono pubblici e possono essere consultati dai cittadini.
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI (art.14, Legge n. 53/1990)
Possonoautenticarelesottoscrizioni:
- i notai,
- i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali o provinciali, i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli provinciali, comunali o i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali o provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia,
- i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali (anche se siano candidati alle medesime elezioni),
- gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.