Presentare domanda di agevolazione tributaria

Servizio attivo

Agevolazione tributaria: sconto fiscale o beneficio finanziario concesso dal governo per incentivare determinate attività o comportamenti, riducendo l'onere fiscale.

A chi è rivolto

A tutti i Cittadini soggetti al pagamento di tributi e che detengono i requisiti necessari alla riduzione.

Applicazione dell'aliquota IMU agevolata

I cittadini che concedono un immobile in locazione con contratto "agevolato" o per immobili concessi a parenti di 1° grado possono richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata.

L’agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto. L’unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato. Deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato iscritti AIRE del Comune già pensionati nei Paesi di residenza.

Riduzione per il compostaggio:

I cittadini che smaltiscono in autonomia la frazione organica mediante il compostaggio hanno diritto a una riduzione sulla TARI pari al 20% della parte variabile.
Il compostaggio domestico dovrà essere composto solo dai rifiuti umidi come scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, resti dell’attività di preparazione dei pasti, pietanze non consumate, tovaglioli e fazzoletti di carta.
Il composte dovrà essere acquistato dal cittadino e collocato ad una distanza di almeno cinque metri dalle abitazioni dei vicini, utilizzando anche tutti gli accorgimenti necessari per arrecare meno disagio possibile

Riduzione per pensionati Aire

La Legge n. 234 del  30 dicembre 2021 articolo 1 comma 743 ha previsto per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possono richiedere una riduzione per la TARI ridotta di 2/3 (TARI dovuta 1/3) se possessori dei seguenti requisiti:
- essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- percepire la pensione erogata dallo Stato in cui risulta anche residente;
- l’immobile oggetto di agevolazione non deve essere né locato né concesso in comodato d’uso gratuito;
- l’immobile è l’unico posseduto in Italia per cui è richiesta l’agevolazione.

Riduzione per distanza dal punto di raccolta e per le abitazioni montane

E’ possibile chiedere una riduzione quando non viene effettuata la raccolta ed il centro di raccolta rifiuti più vicino è distante dall'immobile a cui la tassa è riferita.
In questo caso, infatti, è possibile ottenere una riduzione dell’imposta pari al 40% della parte fissa e variabile.
Sarà sempre il Comune ad indicare una distanza minima oltre la quale la scontistica può essere applicata.

Riduzione per smaltimento, tramite ditte specializzate, di parte dei rifiuti prodotti (solo per le utenze non domestiche)

Entro il 31 marzo di ogni anno, le utenze non domestiche che hanno deciso di smaltire parte dei propri rifiuti tramite ditte specializzate, devono far pervenire al Comune richiesta scritta unitamente alla copia di tutti i formulari emessi nell’anno precedente.
La scontistica, 20% della parte variabile, verrà applicata nella bolletta TARI dell’anno successivo.

Riduzione per smaltimento, tramite ditte specializzate, di tutti i rifiuti prodotti (solo per le utenze non domestiche)

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo le utenze non domestiche dovranno inviare al Comune copia di tutti i formulari emessi nell’anno precedente.
La scontistica, 100% della parte variabile, verrà applicata nella bolletta TARI dell’anno in corso.

Esonero dal pagamento della TARI

La TARI può non essere pagata nel caso di un immobile rimasto disabitato, ma solo a determinate condizioni.
La casa o il locale che per qualsiasi motivo non è stato occupato nell'anno di riferimento è esente dalla TARI se al suo interno sono state staccate le utenze di luce e acqua e se l’immobile non risulta arredato. Questo, ovviamente, per provare che nel periodo di riferimento l’abitazione è effettivamente stata del tutto disabitata.
In tutti gli altri casi, la TARI è dovuta.

Descrizione

Agevolazioni IMU:

  1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  2. L’imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
  3. L’imponibile è ridotto del 50% per gli immobili dati in comodato d’uso a parenti in linea retta (figli-genitori). Il beneficio si applica a condizione che l’immobile oggetto del comodato non sia di lusso, ossia non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che il contratto sia registrato ed il comodante risieda nello stesso Comune del comodatario; il comodante può possedere in Italia, oltre all’immobile dato in comodato, solo un altro immobile, con pertinenza, comunque non di lusso, in Italia, adibito a propria abitazione principale. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.  I requisiti devono essere attestati con dichiarazione/autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla registrazione del contratto, alla quale andrà allegata una copia del contratto o della registrazione.
  4. Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%. E’ obbligatorio presentare dichiarazione/autocertificazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla redazione del contratto, alla quale andrà allegata una copia del contratto con relativa registrazione.
  5. Per le unità immobiliari oggetti di interventi edilizi, così come definiti dal “Regolamento per l’erogazione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione (NAF)”, approvato con deliberazione di CC n.6 del 29 aprile 2013, è prevista una riduzione di imposta, per i tre anni successivi alla data dell’accatastamento, come di seguito riportato:
    A) riduzione nella misura di 6 punti percentuali per gli immobili classificati nelle seguenti categorie che non siano adibiti ad abitazioni principali e pertinenze: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7;
    B) riduzione nella misura di 3 punti percentuali per gli immobili classificati nelle seguenti categorie: D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9 .
  6. E’ prevista una riduzione di imposta, nelle misura di 1 punto percentuale rispetto all’aliquota deliberata dall’Ente, per gli immobili siti nei centri storici (NAF) di Gardone, Inzino e Magno (come perimetrati nel vigente Piano di governo del territorio PGT) a condizione che vi venga svolta un’attività compatibile con la categoria catastale di appartenenza degli stessi, così come di seguito riportata: A/10, C/1, C/3, D/2, D/8.
  7. E’ prevista altresì una riduzione d’imposta, nella misura di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota deliberata dall’Ente, per gli immobili sfitti siti nei centri storici (NAF) di Gardone, Inzino e Magno, come perimetrati nel vigente PGT, a condizione che gli stessi vengano messi a disposizione gratuita di iniziative per la riqualifica dei NAF, coordinate/promosse dall’Amministrazione comunale o in collaborazione con la stessa, previo accordo.  8. La legge n.234/2021 art. 1 c. 743 ha previsto che i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possano chiedere una riduzione del 50% se possessori dei seguenti requisiti:   essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, percepire la pensione dallo Stato in cui risulta residente, l'immobile oggetto della riduzione deve essere l'unico posseduto in Italia e non può essere ne locato ne concesso in comodato d'uso gratuito. Agevolazioni TARI : Per le utenze non domestiche:
    1. sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999,  è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente,  e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti, previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.  Il rimborso non può essere superiore al 40 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente  annualità. Nel calcolo delle quantità riciclate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.
      Nel Piano Economico Finanziario di Igiene Urbana viene annualmente determinato l’importo massimo riconosciuto a rimborso.
      La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione sopra citata e dalla dimostrazione di aver provveduto al totale pagamento della tassa per l’anno precedente, dovrà essere tassativamente presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
    2. B) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che indichi nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale di servizio ecc..) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi ecc.. ) distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti devono comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso aziende a ciò abilitate.
      Considerata l'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si applica una riduzione forfetaria del 1 % rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
    3. C) E’ previsto l’abbattimento della tassa nella misura del 50 per cento del dovuto per gli immobili siti nei centri storici di Gardone, Inzino e Magno ( Nuclei di Antica Formazione come perimetrati nel vigente PGT) a condizione che al loro interno non siano installate apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e che sono appartenenti alle seguenti categorie di utenze non domestiche così come identificate dalla tabella 3.a allegata al D.P.R n.158/99.
      A7, A8, A11, A13, A14, A17, A18, A22, A23, A24, A25, A27.
    4. D) A partire dal 1 gennaio 2014 è previsto l’abbattimento della tassa nella misura del 50 per cento del dovuto per tutti gli immobili che, alla data del 1 gennaio  di ciascun anno, avevano installato al loro interno apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e che in data successiva dimostrino, la loro totale rimozione.
    5. E) Le agevolazioni di cui ai punti C) e D) non sono tra loro cumulabili. L’agevolazione viene concessa in proporzione al periodo di esercizio dell’attività o dalla data di rimozione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
      Le riduzioni ed agevolazioni, di cui ai punti C) e D) del presente articolo, vengono riconosciute sotto forma di rimborso nell’esercizio successivo, a condizione che vengano richieste dall’interessato preferibilmente entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, con la dimostrazione, oltre alla documentazione prima citata, di aver provveduto al totale pagamento della tassa per l’anno precedente, salvo particolari casi di oggettivo disagio economico da  valutare preventivamente con l’ Amministrazione Comunale.  
    6. F)AGEVOLAZIONI ANTISPRECO
      1. A decorrere dall’annualità 2018 è riconosciuto, sulla base di documentata istanza di parte, un abbattimento tariffario sulla parte variabile alle utenze non domestiche di cui all’ultimo periodo dell’art. 1 comma 652 della L.147/2013, così come modificato dall’art. 17 della L.166/2016 “ Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti ed alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”.
      2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall’art. 1 comma 652 della L.147/2013 trovano applicazione le definizioni di cui all’art. 2 comma 1 della medesima legge, più specificatamente si intendono per operatori alimentari i soggetti pubblici o privati operanti con o senza fini di lucro nell’ambito della distribuzione e somministrazione degli alimenti, e per soggetti donatari gli enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche.
      3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata all’ufficio TARI – ecosportello - sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni del donatario, di cui all’art.16 L. 166/16; è ammessa, nel caso la donazione non superi il valore di € 15.000,00 per ogni singola cessione, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all’attività di controllo es. documento di trasporto o equipollente.
      4. L’abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste dal presente articolo)  a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza all’ufficio TARI – ecosportello -entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della donazione, indicando il progetto/collaborazione, finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, a cui abbia aderito, ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
      5. In ogni caso l’abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 10% sull’ammontare della parte variabile della tassa dovuta. Tale abbattimento viene riconosciuto sotto forma di rimborso nell’esercizio successivo. 
       Per le utenze domestiche:
      A) Per i detentori di composter attivi si applicano le tariffe, distinte per categorie, in vigore anno per anno, ridotte del 6%.  Si precisa che condizione essenziale per ottenere detta riduzione è l’uso continuativo   del composter, risultante dalla dichiarazione che deve essere presentata annualmente all’Ufficio Ambiente entro il 30 gennaio di ogni anno.
      B) Ai sensi del comma 5 dell’art.59 del D.lgs 507/93, per le abitazioni situate in zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita convenzione a determinati periodi stagionali, la parte variabile è dovuta nella misura del 30% della tariffa prevista per le utenze domestiche. 
      C) E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta   differenziata rispetto all’anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %. D) La legge n.234/2021 art. 1 c. 743 ha previsto che i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possano chiedere una riduzione di 2/3 della tassa se possessori dei seguenti requisiti:   essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, percepire la pensione dalla Stato in cui risulta resdiente, l'immobile oggetto di riduzione deve essere l'unico posseduto in Italia e non deve essere ne localto ne concesso in comodato d'uso gratuito.

Come fare

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio". 
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
  • Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale in Via Mazzini n. 2 Gardone Val Trompia (BS)

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • documento di identità del richiedente
  • dati degli immobili di cui il richiedente è titolare o detiene altri diritti reali di godimento dell'abitazione
  • Attestazione ISEE in corso di validità

Cosa si ottiene

L'applicazione dell'agevolazione.

Tempi e scadenze

Il termine del procedimento è pari a 30 giorni a partire dalla data di richiesta

Costi

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare domanda di agevolazione tributaria direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Tributi

Email: tributi@comune.gardonevaltrompia.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 09/05/2024