L’art. 66 della Legge 448/98 prevede l'erogazione di un assegno di maternità, sostitutivo del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.
Il procedimento amministrativo, di competenza del Comune, consiste nella verifica dei requisiti e dei documenti e nella trasmissione telematica delle domande all'INPS per la richiesta del pagamento.
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno.
Il nucleo familiare non deve disporre di risorse economiche superiori all'Indicatore di Situazione Economica (ISE), che viene aggiornato e comunicato annualmente a cura dell'INPS, insieme all’importo dell’assegno stesso.