I cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea residenti in Italia, attraverso l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte, possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e in occasione delle Elezioni Amministrative per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
Contrariamente ai cittadini italiani, che per poter votare a qualsiasi consultazione elettorale, vengono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune di residenza al compimento del 18° anno di età, i cittadini comunitari, per poter esercitare il diritto di voto in Italia, devono presentare domanda, per ciascuna lista aggiunta prevista, al proprio comune di residenza.
Possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno, oppure entro una data precisa stabilita al momento dell’indizione delle consultazioni alle quali possono partecipare.
L’iscrizione viene mantenuta fino alla perdita dei requisiti o fino a quando non ne è richiesta la cancellazione.
In caso di trasferimento ad altro comune italiano, l’ufficio elettorale provvede a trasferire direttamente la documentazione al comune di nuova residenza.
l Responsabile dell'ufficio elettorale comunale per i cittadini dell'Unione Europea che richiedono l'iscrizione nelle liste aggiunte dovrà richiedere le certificazioni del casellario giudiziale.
Iscrivere il cittadino dell'Unione Europea nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Sottocommissione Elettorale Mandamentale.
Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione.
I cittadini che hanno fatto domanda rimangono iscritti sino a quando non ne chiedono la cancellazione.
I cittadini della U.E. che intendono presentarsi come candidati alle elezioni comunali devono produrre oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dovranno presentare l'attuale residenza nonchè l'indirizzo nello Stato di origine ed un attestato, in data non anteriore ai tre mesi, dell'autorità competente dello Stato di cui possiede la cittadinanza, dal quale risulti ch el'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.