Note per la compilazione
1. L’incaricato della dispersione può essere desumibile dall’espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, altro famigliare, esecutore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dall’avente diritto.
2. Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall’avente diritto.
3. La documentazione da cui si evince la volontà del defunto va allegata in originale o copia conforme.
4. La dispersione può essere effettuata in altro comune diverso da quello del decesso; in questo caso occorre anche il nullaosta, acquisito d’ufficio, del Comune in cui verrà effettuata la dispersione.