Verificate le condizioni per il rilascioil il richiedente è ammesso al pagamento rateale delle sanzioni ai sensi dell' Art. 202-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - Art. 26, Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'IMPORTO DA RATEIZZARE NON PUO' ESSERE INFERIORE A € 200,00, IL REDDITO DEL RICHIEDENTE AD € 10628,16 (aumentato di € 1000 per ogni famigliare a carico, la rata non puo' essere inferiore a € 100).