Ai sensi degli art. 70,71,72,73 della L.R.12/2005 e s.m.i. gli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art.8 - 3^ comma della Costituzione, possono chiedere l'erogazione di contributi previsti dalla L.R. 20/92. L'ufficio cura l'istruttoria relativa alla completezza documentale e ne trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente per le relative determinazioni. Acquisite le determinazioni comunica le stesse ai richiedenti unitamente ai relativi provvedimenti di liquidazione.