L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- Essere elettore del Comune;
- Avere assolto gli obblighi scolastici.
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R 570/1960) e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario":
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Al fine di facilitare i contatti in caso di nomina alle funzioni di scrutatore, si invitano i cittadini iscritti all'albo a fornire all'ufficio elettorale dei recapiti aggiornati (n. telefono, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo PEC).